Art. 5 - Possono far
parte dell'Associazioe le persone fisiche interessate
all'attività dell'organizzazione che ne facciano richiesta scritta,
accettandone lo statuto, e versino contestualmente la quota associativa
fissata dal Consiglio direttivo.
Art. 6
- All'Associato viene rilasciata la tessera dell'Associazione o la
ricevuta del versamento della quota di adesione. L'ammissione decorre
dalla data di delibera del Consiglio direttivo che esaminerà le domande
dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data
delle domande, provvedendo all'iscrizione nell'apposito libro degli
Associati.
Art. 7
- L'Associato è tenuto a versare ogni anno la quota di adesione nella
misura stabilita dal Consiglio direttivo. all'Associato che versa un
importo superiore al minimo stabilito viene attribuita la qualifica di
"Associato sostenitore".
Il consiglio direttivo può nominare "Associati onorari" persone che
svolgono o hanno svolto un'attività particolarmente meritoria per il
conseguimento degli scopi sociali; in ogni caso questi hanno diritto di
voto e di ricoprire cariche sociali solo se provvedono a versare la
quota associativa, al pari degli "Associati ordinari".
Art. 8 -
Gli associati hanno tutti parità di diritti e doveri: hanno diritto di
partecipare alle assemblee, di conoscere i programmi e di partecipare
alle attività programmate; sono obbligati a osservare le norme del
presente statuto e a mantenere un comportamento conforme alle finalità
dell'Associazione.
Art. 9
- Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento
della quotqa associativa:
Il versamento deve essere effettuato entro trenta giorni prima
dell'assemblea convocata per l'approvazione del conto consuntivo
dell'anno precedente.
Art. 10
- Le prestazioni fornite dagli Associati sono a titolo gratuito.
Possono essere rimborsate solo le spese documentate e effettivamente
sostenute nell'interesse dell'Associazione.
Art. 11
- La qualità
di
Associato si perde per dimissioni volontarie, esclusione e decesso.
Le dimissioni possono essere presentate in qualsiasi momento mediante
comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
L'esclusione di qualsiasi Associato può avvenire per morosità
nel pagamento di due annualità della quota associativa e per
inadempienza agli obblighi derivanti dal presente statuto.
Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio direttivo.
L'Associato escluso può, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione, ricorrere al Consiglio dei Garanti.
Titolo III
- ORGANI SOCIALI E DI CONTROLLO
Art. 12
- gli organi dell'Associazione sono:
-
l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei conti
- il Collegio dei Garanti
Art: 13
- L'Assemblea degli Associati è costituita da
tutti gli aderenti all' Associazione in regola con il versamento della
quota associativa; è convocata da Presidente su delibera del Consiglio
direttivo ed è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua
assenza, dal Vice Presidente.
Art. 14 - la
convocazione dell'Assemblea è fatta in via ordinaria almeno una volta
all'nno, entro il mese di aprile, per approvare:
- la relazione del Consiglio direttivo
- il conto consuntivo dell'esercizio chiuso
al 31 dicembre
- il bilancio di previsione dell'anno
successivo
Altri compiti dell'Assemblea sono:
- eleggere i componenti del Consiglio
direttivo
- eleggere i componenti del Collegio dei
Revisori dei conti
- eleggere i componenti del Collegio dei
Garanti
- deliberare eventuali modifiche statutarie
- esaminare qualsiasi argomento proposto
dal Consiglio o dai richiedenti di cui sll'art. 16
Art. 15
- L'avviso di
convocazione
deve contenere l'ordine del giorno e reso pubblico nella sede sociale.
la convocazione deve essere fatta individualmente a tutti gli Associati
almeno dieci giorni prima della data di riunione, di norma mediante
pubblicazione dell'avviso sulperiodico dell'Associazione.
Art. 16
- L'Assemblea si riunisce inoltre ogni volta che ne faccia richiesta
motivata almeno un decimo degli Associati: in tal caso l'avviso di
convocazione deve essere comunicato entro 15 giorni dal ricevimento
della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla
convocazione.
Art. 17
-
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la
presenza della metà più uno degli Associati presenti in proprio o per
delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numenro degli
intervenuti, sempre di persona o con delega. La delega deve essere
fatta per scritto e ciascun Associato può essere portatore di una sola
delega.
Art. 18
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti.
Art.
19 -
Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano. Sono a scrutinio
segreto le elezioni dei componenti degli organi sociali e di controllo.
Nel caso di votazioni a scutinio segreto, l'Assemblea nominerà due
scrutatori, su indicazione del Consiglio direttivo.
Art. 20
- Di ogni riunione deve essere redatto un verbale a cura di
un
Segretario eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio direttivo,
da iscrivere nel registro delle Assemblee.
Art. 21
- Il Consiglio direttivo
è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici
membri;
resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Essi
decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipano a tre
sedute consecutive del Consiglio. Al Consigliere decaduto subentrerà il
primo dei non eletti.
Qualora per qualsiasi motivo il numero dei
Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio direttivo
è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
La carica di Consigliere è gratuita.
Art. 22
- Nella sua prima riunione, il Consiglio direttivo elegge, tra i propri
membri, il Presidente e, su indicazione del Presidente, uno o più Vice
Presidenti. Inoltre elegge il Tesoriere ed il Segretario o un
Segretario/Tesoriere che possono essere scelti anche al di fuori dei
propri membri; nel qual caso è senza diritti di voto.
Art: 23
- Il
Segretario è depositario di tutti gli atti
formali dell'Associazione: cura la corrispondenza tiene l'inventario
dei beni dell'Associazione, compila e conserva i libri sociali e redige
i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo.
Art. 24
- Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa sociale:
provvede alla riscossione delle quote associative e di ogni altro
provento dell'Associazione e dispone il pagamento di qualsiasi spesa
autorizzata dal Presidente o deliberata dal Consiglio direttivo.
Con firma disgiunta da quella del Presidente, può compiere tutte le
operazioni inerenti alla gestione dei conti correnti bancari e postali,
nonché quelli relativi a depositi di titoli e simili.
Art: 25
- Il Consiglio direttivo si riunisce, su
convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne
faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Alle riunioni
possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, i
rappresentanti di commissioni di lavoro nominate dal Consiglio stesso.
Art. 26
- Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza ed il
voto favorevoli della maggioranza dei suoi componenti. Di ogni riunione
deve essere redatto, su apposito libro, il verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Art. 27
- Il consiglio direttivo può compiere tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione. In particolare al Consiglio direttivo
compete:
- stabilire le direttive per l'attuazione
dei compiti statutari;
- predisporre la relazione annuale da
sottoporre all'Assemblea;
- redigere il conto consuntivo ed il
bilancio di previsione;
- deliberare sull'ammissione e l'esclusione
degli Associati;
- designare gli Associati onorari;
- istituire gruppi di lavoro per
l'ordinaria gestione di specifici settori di attività;
- ratificare i provvedimenti di competenza
del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per necessità e urgenza.
Art. 28
- Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei
confronti dei terzi e ha la firma sociale. In caso di necessità o in
sua assenza, tali poteri e tutte le funzioni relative sono esercitate
dal Vice Presidente e, nel caso di più Vice Presidenti, dal Vice
designato allo scopo dal Consiglio direttivo, su indicazioe del
Presidente.
Art. 29
- Il Presidente inoltre:
-
cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio
direttivo;
- convoca e presiede le riunioni
assembleari e del Consiglio direttivo;
- può effettuare incassi ed accettare
donazioni rilasciando quietanze liberatorie;
- in caso di necessità ed urgenza, adotta
provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a
ratifica alla prima riunione del medesimo.
- Art.
30 - Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da
tre membri, scelti anche tra i non eletti dall'A ssemblea
degli Associati ogni tre anni. I Revisori dei conti curano il controllo
delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa e riferiscono
all'Assemblea con relazioni scritte, trascritte nell'apposito libro. Il
Collegio elegge tra i suoi membri un Presidente e si raduna almeno due
volte all'anno.
I Revisori dei conti possono partrecipare, senza diritto di voto, alle
riunioni del Consiglio direttivo.
Art.
31 - ll Collegio dei Garanti è formato da tre
componenti, scelti anche tra i non aderenti, eletti dall'Assemblea
degli Associati: il collegio dura in carica tre anni ed ha il compito
di esaminare le controversie tra gli Associati, tra questi e
l'Associazione e i suoi organi. In particolare, decide sui ricorsi
avverso i provvedimenti di esclusioni degli Associati. Le
decisioni, adottate senza formalità di procedura, sono inappellabili.
Titolo IV -
PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCIO
Art. 32 - Il Patrimonio
dell'Associazione è formato da:
- beni mobili ed immobili che divenissero
di proprietà dell'Associazione;
- eventuali lasciti e donazioni destinati
all'incremento del patrimonio;
- fondi appositamente costituiti per
specifiche finalità;
- le eccedenze di bilancio.
Art. 33
- Le entrate dell'Associazione sono
costituite da:
- quote associative;
- elargizioni di privati, donazioni varie e
lasciti non vincolati;
- contributi erogati dallo Stato, dalla
Regione e da altri Enti pubblici;
- proventi dalle attività associative;
- ogni altra entrata indirizzata al
sostegno dell'attività svolta.
Art. 34 - L'Associazione chiude l'esercizio sociale al 31
dicembre di ogni anno, data con riferimento alla quale devono essere
redatti il conto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio
preventivo dell'anno seguente, da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea entro il 30 aprile.
Art. 35
- Gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle
attività istituzionali.
E'
vietata la distribuzione di qualsiasi forma, anche indiretta, di avanzi
di gestione e di quote di patrimonio durante la vita dell'Associazione.
Titolo V
- DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36
- L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato
dall'Assemblea straordinaria degli Associati, convocata con specifico
ordine del giorno, su proposta del Consiglio direttivo.
Le
deliberazioni relative sono approvate con la presenza ed il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea provvede
anche alla nomina di uno o più liquidatori.
Il patrimonio che
residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art, 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 37
- Il presente statuto modifica il precedente, allegato all'atto
costitutivo dell'Associazione redatto il 6 dicembre 1994 dal notaio
Nosari dr. Mariafranca (n. 46458
/
7793 di repertorio) registrato a Bergamo
il 23 dicembre 1994.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa
riferimento al codice civile e alle norme che regolano le attività
delle organizzazioni di volontariato (legge 266/91, D.L. 460/97 ed
eventuali successive variazioni).