Statuto

Titolo I – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1 – È costituita l’Associazione di volontariato senza scopo di lucro, indipendente da ogni movimento politico e confessionale, ispirata a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia, denominata

“CUORE BATTICUORE – ONLUS.”

L’Associazione è costituita in conformità al dettato della legge 266/91 che le attribuisce la qualifica di “Organizzazione di volontariato” e che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 e seguenti del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460, è considerata Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

Art. 2 – L’associazione ha sede in Bergamo – via Garibaldi, 11/13 – presso il Presidio Matteo Rota degli Ospedali Riuniti di Bergamo.
Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, può trasferire la sede nell’ambito della provincia di Bergamo e istituire sezioni staccate in altri Centri della Regione Lombardia.

Art. 3 – La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4 – L’Associazione, con le prestazioni volontarie e gratuite dei propri Associati, opera nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, per il perseguimento dei seguenti scopi:

  • promuovere ogni iniziativa rivolta alla prevenzione delle cardiopatie attraverso stampa (pubblicazioni, periodico dell’Associazione, giornali locali, etc.), conferenze, dibattiti e controlli sanitari presso la sede ed in occasione di pubbliche manifestazioni;
  • sostenere gli Associati colpiti da cardiopatie con visite in ospedale e, nelle fasi successive della malattia, aiutarli a reinserirsi nel contesto sociale e nella scelta di appropriate forme di riabilitazione;
  • organizzare corsi di ginnastica, yoga e training autogeno, sci di fondo e simili, nonché escursioni in montagna, gite ciclistiche, attività culturali e turistiche ricreative;
  • fornire agli Associati, dietro versamento degli esborsi sostenuti, gli strumenti ritenuti più idonei per partecipare proficuamente alle attività dell’Associazione (cardiofrequenzimetri, pubblicazioni, magliette, etc.);
  • istituire corsi di formazione sanitaria, borse di studio e fondi e fondi di solidarietà a favore di Associati indigenti, di Ospedali ed Enti affini, nonché di popolazioni provate da gravi calamità;
  • favorire ogni forma di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato affini, adoperandosi in particolare per la costituzione di un coordinamento nazionale delle associazioni di volontariato per la lotta contro le malattie cardiovascolari, per intraprendere iniziative comuni volte alla salvaguardia dei diritti dei cardiopatici;
  • svolgere tutte le attività ritenute utili al raggiungimento degli scopi che l’Associazione si propone.

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art. 10 del Decreto Legislativo n. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ai sensi dell’art. 10 n. 5 del precitato Decreto Legislativo.

Titolo II – ASSOCIATI

Art. 5 – Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche interessate all’attività dell’organizzazione che ne facciano richiesta scritta, accettandone lo statuto, e versino contestualmente la quota associativa fissata dal Consiglio direttivo.

Art. 6 – All’Associato viene rilasciata la tessera dell’Associazione o la ricevuta del versamento della quota di adesione. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo che esaminerà le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data delle domande, provvedendo all’iscrizione nell’apposito libro degli Associati.

Art. 7 – L’Associato è tenuto a versare ogni anno la quota di adesione nella misura stabilita dal Consiglio direttivo. all’Associato che versa un importo superiore al minimo stabilito viene attribuita la qualifica di “Associato sostenitore”.
Il consiglio direttivo può nominare “Associati onorari” persone che svolgono o hanno svolto un’attività particolarmente meritoria per il conseguimento degli scopi sociali; in ogni caso questi hanno diritto di voto e di ricoprire cariche sociali solo se provvedono a versare la quota associativa, al pari degli “Associati ordinari”.

Art. 8 – Gli associati hanno tutti parità di diritti e doveri: hanno diritto di partecipare alle assemblee, di conoscere i programmi e di partecipare alle attività programmate; sono obbligati a osservare le norme del presente statuto e a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

Art. 9 – Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quotqa associativa:
Il versamento deve essere effettuato entro trenta giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente.

Art. 10 – Le prestazioni fornite dagli Associati sono a titolo gratuito. Possono essere rimborsate solo le spese documentate e effettivamente sostenute nell’interesse dell’Associazione.

Art. 11 – La qualità di Associato si perde per dimissioni volontarie, esclusione e decesso.
Le dimissioni possono essere presentate in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
L’esclusione di qualsiasi Associato può avvenire per morosità nel pagamento di due annualità della quota associativa e per inadempienza agli obblighi derivanti dal presente statuto.
Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio direttivo. L’Associato escluso può, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, ricorrere al Consiglio dei Garanti.

Titolo III – ORGANI SOCIALI E DI CONTROLLO

Art. 12 – gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea degli Associati
  • il Consiglio direttivo
  • il Presidente
  • il Collegio dei Revisori dei conti
  • il Collegio dei Garanti

Art: 13 – L’Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli aderenti all’ Associazione in regola con il versamento della quota associativa; è convocata da Presidente su delibera del Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 14 – la convocazione dell’Assemblea è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, per approvare:

  • la relazione del Consiglio direttivo
  • il conto consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
  • il bilancio di previsione dell’anno successivo

Altri compiti dell’Assemblea sono:

  • eleggere i componenti del Consiglio direttivo
  • eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti
  • eleggere i componenti del Collegio dei Garanti
  • deliberare eventuali modifiche statutarie
  • esaminare qualsiasi argomento proposto dal Consiglio o dai richiedenti di cui sull’art. 16

Art. 15 – L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno e reso pubblico nella sede sociale. la convocazione deve essere fatta individualmente a tutti gli Associati almeno dieci giorni prima della data di riunione, di norma mediante pubblicazione dell’avviso sul periodico dell’Associazione.

Art. 16 – L’Assemblea si riunisce inoltre ogni volta che ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli Associati: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere comunicato entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Art. 17 – In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, sempre di persona o con delega. La delega deve essere fatta per scritto e ciascun Associato può essere portatore di una sola delega.

Art. 18 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Art. 19 – Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano. Sono a scrutinio segreto le elezioni dei componenti degli organi sociali e di controllo. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, l’Assemblea nominerà due scrutatori, su indicazione del Consiglio direttivo.

Art. 20 – Di ogni riunione deve essere redatto un verbale a cura di un Segretario eletto dall’Assemblea tra i membri del Consiglio direttivo, da iscrivere nel registro delle Assemblee.

Art. 21 – Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri; resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Essi decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio. Al Consigliere decaduto subentrerà il primo dei non eletti.
Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
La carica di Consigliere è gratuita.

Art. 22 – Nella sua prima riunione, il Consiglio direttivo elegge, tra i propri membri, il Presidente e, su indicazione del Presidente, uno o più Vice Presidenti. Inoltre elegge il Tesoriere ed il Segretario o un Segretario/Tesoriere che possono essere scelti anche al di fuori dei propri membri; nel qual caso è senza diritti di voto.

Art: 23 – Il Segretario è depositario di tutti gli atti formali dell’Associazione: cura la corrispondenza tiene l’inventario dei beni dell’Associazione, compila e conserva i libri sociali e redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 24 – Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa sociale: provvede alla riscossione delle quote associative e di ogni altro provento dell’Associazione e dispone il pagamento di qualsiasi spesa autorizzata dal Presidente o deliberata dal Consiglio direttivo.
Con firma disgiunta da quella del Presidente, può compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione dei conti correnti bancari e postali, nonché quelli relativi a depositi di titoli e simili.

Art. 25 – Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, i rappresentanti di commissioni di lavoro nominate dal Consiglio stesso.

Art. 26 – Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza ed il voto favorevoli della maggioranza dei suoi componenti. Di ogni riunione deve essere redatto, su apposito libro, il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 27 – Il consiglio direttivo può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare al Consiglio direttivo compete:

  • stabilire le direttive per l’attuazione dei compiti statutari;
  • predisporre la relazione annuale da sottoporre all’Assemblea;
  • redigere il conto consuntivo ed il bilancio di previsione;
  • deliberare sull’ammissione e l’esclusione degli Associati;
  • designare gli Associati onorari;
  • istituire gruppi di lavoro per l’ordinaria gestione di specifici settori di attività;
  • ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per necessità e urgenza.

Art. 28 – Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e ha la firma sociale. In caso di necessità o in sua assenza, tali poteri e tutte le funzioni relative sono esercitate dal Vice Presidente e, nel caso di più Vice Presidenti, dal Vice designato allo scopo dal Consiglio direttivo, su indicazione del Presidente.

Art. 29 – Il Presidente inoltre:

  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;
  • convoca e presiede le riunioni assembleari e del Consiglio direttivo;
  • può effettuare incassi ed accettare donazioni rilasciando quietanze liberatorie;
  • in caso di necessità ed urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione del medesimo.

Art. 30 – Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri, scelti anche tra i non eletti dall’Assemblea degli Associati ogni tre anni. I Revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa e riferiscono all’Assemblea con relazioni scritte, trascritte nell’apposito libro. Il Collegio elegge tra i suoi membri un Presidente e si raduna almeno due volte all’anno.

I Revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 31 – Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti, scelti anche tra i non aderenti, eletti dall’Assemblea degli Associati: il collegio dura in carica tre anni ed ha il compito di esaminare le controversie tra gli Associati, tra questi e l’Associazione e i suoi organi. In particolare, decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusioni degli Associati. Le decisioni, adottate senza formalità di procedura, sono inappellabili. Titolo IV – PATRIMONIO – ENTRATE – BILANCIO

Art. 32 – Il Patrimonio dell’Associazione è formato da:

  • beni mobili ed immobili che divenissero di proprietà dell’Associazione;
  • eventuali lasciti e donazioni destinati all’incremento del patrimonio;
  • fondi appositamente costituiti per specifiche finalità;
  • le eccedenze di bilancio.

Art. 33 – Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • elargizioni di privati, donazioni varie e lasciti non vincolati;
  • contributi erogati dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici;
  • proventi dalle attività associative;
  • ogni altra entrata indirizzata al sostegno dell’attività svolta.

Art. 34 – L’Associazione chiude l’esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno, data con riferimento alla quale devono essere redatti il conto consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio preventivo dell’anno seguente, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile.

Art. 35 – Gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali.
È vietata la distribuzione di qualsiasi forma, anche indiretta, di avanzi di gestione e di quote di patrimonio durante la vita dell’Associazione.

Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Associati, convocata con specifico ordine del giorno, su proposta del Consiglio direttivo.
Le deliberazioni relative sono approvate con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L’Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori.
Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art, 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 37 – Il presente statuto modifica il precedente, allegato all’atto costitutivo dell’Associazione redatto il 6 dicembre 1994 dal notaio Nosari Dr. Mariafranca (n. 46458 / 7793 di repertorio) registrato a Bergamo il 23 dicembre 1994.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile e alle norme che regolano le attività delle organizzazioni di volontariato (legge 266/91, D.L. 460/97 ed eventuali successive variazioni).

NUOVO STATUTO IN APPROVAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA

CODICE DEL TERZO SETTORE D.LGS. 117/2017

1BOZZA FINALE STATUTO 10-07-2020